premesso
CHE l’Interporto Sud
Europa s.p.a. il 25 maggio 2012
depositava agli atti del Comune di Marcianise una istanza, acquisita al
protocollo del S.U.A.P. al nr. 9214, con la quale chiedeva il
rilascio del certificato di agibilità dell’immobile appartenente al medesimo in
Marcianise alla S.S. Sannitica 87, località Aurno;
CHE l’Interporto Sud
Europa s.p.a. il 4 giugno 2012
depositava agli atti del Comune di Marcianise una istanza, acquisita al
protocollo generale al nr. 10171,
con la quale revocava la propria richiesta di rilascio del certificato di
agibilità di cui innanzi;
CHE l’Interporto Sud
Europa s.p.a. il 4 giugno 2012 depositava agli atti del Comune di Marcianise
una autodichiarazione, acquisita al protocollo generale al nr. 10173, di agibilità
dell’immobile in argomento, allegandovi dichiarazione ad hoc del Direttore dei
lavori.
Ebbene
considerato
CHE con l’istanza
depositata il 25 maggio 2012 agli atti del Comune di Marcianise (protocollo del
S.U.A.P. al nr. 9214), l’Interporto Sud Europa s.p.a. ha dato luogo ad un
procedimento amministrativo preordinato al rilascio del certificato di
agibilità di cui trattasi;
CHE il procedimento
amministrativo di specie non può ritenersi definito con la dichiarazione revoca
della istanza in questione necessitando anche il correlativo provvedimento di
archiviazione da parte del Comune di Marcianise;
CHE la relazione
tecnica del Direttore dei lavori, ing. Corvino Ugo, allegata alla istanza
depositata dall’Interporto Sud Europa s.p.a. agli atti del Comune di Marcianise
(protocollo generale al nr. 10173 del 4 giugno 2012), fa riferimento ad una
certificazione di collaudo e ad una dichiarazione di conformità per
relationem , rispettivamente, dell’ing. Cioffi Antonio e dell’arch. Iodice
Ferdinando;
CHE dunque
l’autodichiarazione depositata il 4 giugno 2012 agli atti del Comune di
Marcianise (protocollo generale al nr. 10173) è carente della ineludibile documentazione
di cui all’art. 10 del d.P.R. nr. 160
del 7 settembre 2010;
preso atto
CHE conseguentemente l’esercizio
commerciale “Maisons du
Monde” il 2 giugno
2012 ha aperto al pubblico il proprio punto vendita nell’immobile di cui è
cenno innanzi, allo stato da considerarsi privo di agibilità;
chiede
alla S.V.
Ill.ma quale determinazione ritiene di dover adottare per la repressione
dell’abuso de quo, posto che a mente della risoluzione del 7 agosto 2007 nr. 7816, in fattispecie del
genere va disposta l’immediata sospensione dell’esercizio dell’attività
esercitata per l’appunto nell’immobile privo di agibilità.