martedì 29 aprile 2008

I deputati eletti nelle liste Unione di Centro

Ufficio stampa, 28-04-2008
UDC, esercitate le opzioni, ecco i Deputati
(ANSA) - ROMA, 28 APR - In seguito alle opzioni esercitate dagli eletti in piu' circoscrizioni, i deputati nelle liste dell'Unione di centro - informa una nota - sono i seguenti:
Michele Vietti, Teresio Delfino, Bruno Tabacci, Savino Pezzotta, Luca Volonte', Anna Teresa Formisano, Roberto Rao, Antonio De Poli, Luisa Capitanio Santolini, Angelo Compagnon, Pier Ferdinando Casini, Gianluca Galletti, Mauro Libe', Francesco Bosi, Nedo Poli, Amedeo Ciccanti, Mario Baccini, Armando Dionisi, Luciano Ciocchetti, Ferdinando Adornato, Nunzio Testa, Michele Pisacane, Francesco Pionati, Domenico Zinzi, Lorenzo Cesa, Rocco Buttiglione, Salvatore Ruggeri, Angelo Cera, Mario Tassone, Roberto Occhiuto, Saverio Romano, Calogero Mannino, Giuseppe Ruvolo, Giuseppe Naro, Giuseppe Drago, Giorgio Oppi

mercoledì 23 aprile 2008

Comitato Provinciale

Mercoledì 30 Aprile 2008, alle ore 19,30, presso l'Hotel Pisani (viale Carlo III°) si terrà un COMITATO PROVINCIALE ALLARGATO con all'ordine del giorno l'analisi del voto e le prospettive politiche che si aprono.

martedì 22 aprile 2008

L'emergenza rifiuti è ben lontana dall'essere risolta

Spero che sia ormai chiaro alla terna di commissari prefettizi che a Marcianise non si può governare pensando all’ordinario. Purtroppo l’amministrazione uscente ha lasciato una serie di gravi problematiche irrisolte che certamente non possono aspettare i diciotto mesi previsti dal decreto di scioglimento. Il problema più grosso che è sotto gli occhi di tutti è l’emergenza rifiuti. Personalmente ho già da maggio 2006, dalla mia elezione a consigliere comunale, denunciato la mancanza di un piano integrato sui rifiuti. Ho chiesto, avendo contro tutta l’amministrazione, che si iniziasse a pensare ad un piano che prevedesse la raccolta differenziata porta a porta. Ho denunciato più volte il fallimento della raccolta tramite cassonetti che tra l’altro di notte stranamente scomparivano. Nell’autunno scorso con la commissione ambiente abbiamo redatto il regolamento sulla raccolta dei rifiuti e l’ufficio ecologia ha predisposto il piano integrato dei rifiuti accogliendo le nostre proposte (la raccolta porta a porta). Il piano è stato approvato dalla giunta solo a gennaio rendendo necessario la proroga del contratto affidato all’Igica Spa in scadenza il primo maggio, perché i tempi di una gara per l’affidamento del servizio di igiene urbano che rispetti il piano integrato approvato vanno al di là della scadenza del contratto di cui sopra. Ma adesso la questione si fa ancora più complicata. Il consiglio regionale ha approvato la legge sui rifiuti che sarà pubblicata il 28 aprile quindi con decorrenza 29 c.m. Questa legge prevede l'istituzione di società miste a livello provinciale (tipo Seproter per intenderci) che dovranno assumere tutti i dipendenti dei vari consorzi che si occupano del servizio di igiene urbano. Ancora la stessa società dovrà occuparsi dell’incasso della tassa sui rifiuti solidi urbani e dovrà gestire le gare. Quindi il comune sarà esautorato completamente dalla gestione dei rifiuti del proprio territorio. E la gara che stiamo per pubblicare che fine farà? E se oggi che abbiamo un rapporto diretto con la ditta che si occupa del servizio ci sono delle difficoltà di gestione, domani con la gestione provinciale cosa accadrà? Auspico che i commissari prefettizi tengano bene in conto questa problematica e intervengano al più presto per mettere ordine a questa faccenda.

martedì 1 aprile 2008

Incidenti lavoro: Zinzi, intollerabile "morire di lavoro"

CONCRETIZZARE NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA, PREVENZIONE E SANZIONI

Roma, 31 mar. – “E’ intollerabile che si continui a ‘morire di lavoro’. La solidarietà alla famiglia dell'operaio morto sul posto di lavoro a Caserta è il primo sentimento che ognuno di noi esprime di fronte all’ennesima morte bianca che affligge anche il Paese e il mondo dei lavoratori. Ma accanto allo sdegno e al di là delle singole appartenenze, la politica deve assumersi un impegno serio, condiviso e indifferibile, in grado di sollecitare il Parlamento e il Governo che verranno ad adottare provvedimenti urgenti per dare concretezza alla normativa antinfortunistica, con meccanismi di prevenzione efficaci e con previsioni sanzionatorie certe, tempestive e dissuasive”. Lo ha dichiarato il deputato Udc Domenico Zinzi a seguito dell'incidente in un cantiere edile a Caserta che è costato la vita a un operaio di 39 anni.

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Scioglimento dei Consigli Comunali: qualche massima del Consiglio di Stato

Cominciano a diventare troppe le valutazioni a sproposito sulla vicenda dello scioglimento del Consiglio Comunale di Marcianise. Ci è sembrato opportuno, specialmente prima che sia conosciuta la relazione posta a base della decisione del Consiglio dei Ministri, dare qualche informazione utile dopo aver anche letto la norma (leggi l'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000)
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Consiglio di Stato - Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali
In materia di scioglimento del consiglio comunale, nel contesto dell'art. 143, comma 1, del testo unico approvato col D.Lgs. n. 267/2000, il Governo è titolare di un amplissima sfera di discrezionalità, per apprezzare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata al fine di evitare il consolidarsi del condizionamento della criminalità organizzata sulla attività amministrativa dell'ente locale.
Sez. IV, Sent. n. 2583 del 21-04-2007, Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri c. C. e altri
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Consiglio di Stato - Soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata
Nel contesto normativo dell'art. 143, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, trovano giustificazione i margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l'amministrazione e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata.
Sez. IV, sent. n. 1004 del 02-03-2007 (ud. del 13-12-2006), S.S. e altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri
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Consiglio di Stato - Soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata
In materia di scioglimento dei Consigli comunali, la norma di cui all'art. 143 D.Lgs. n. 267/2000, stante la genericità del disposto letterale che considera sufficiente la presenza di "elementi", conferisce alle Autorità istituzionali competenti un potere ampiamente discrezionale nell'apprezzamento delle situazioni ritenute significative di collegamenti e condizionamenti con la criminalità organizzata, che non richiede l'accertamento di specifiche responsabilità nei confronti dei singoli, essendo sufficiente che gli indizi raccolti siano tali da rendere plausibile la soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata. La conseguenza, è, da un lato, che non può ritenersi ostativa alla adozione del decreto di scioglimento la inesistenza di comportamenti penalmente sanzionabili imputabili ai singoli amministratori locali e, dall'altro, che la valutazione delle acquisizioni probatorie in ordine a collisioni e condizionamenti con la criminalità deve essere effettuata globalmente senza estrapolare singoli fatti od episodi al fine di contestarne l'esistenza o diminuirne il rilievo.
Sez. VI, sent. n. 1222 del 13-03-2007 (ud. del 19-12-2006), M.G.C. e altri c. Prefettura di Napoli e altri

Scioglimento dei Consigli Comunali: il testo dell'art. 143 del D. Legislativo nr 267/2000

143. Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141 (***).
(***) Il presente articolo corrisponde all'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55, ora abrogato. Vedi, anche, i commi 688, 705 e 707 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.