Cominciano a diventare troppe le valutazioni a sproposito sulla vicenda dello scioglimento del Consiglio Comunale di Marcianise. Ci è sembrato opportuno, specialmente prima che sia conosciuta la relazione posta a base della decisione del Consiglio dei Ministri, dare qualche informazione utile dopo aver anche letto la norma (leggi l'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000)
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Consiglio di Stato - Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali
In materia di scioglimento del consiglio comunale, nel contesto dell'art. 143, comma 1, del testo unico approvato col D.Lgs. n. 267/2000, il Governo è titolare di un amplissima sfera di discrezionalità, per apprezzare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata al fine di evitare il consolidarsi del condizionamento della criminalità organizzata sulla attività amministrativa dell'ente locale.
Sez. IV, Sent. n. 2583 del 21-04-2007, Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri c. C. e altri
Sez. IV, Sent. n. 2583 del 21-04-2007, Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri c. C. e altri
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Consiglio di Stato - Soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata
Nel contesto normativo dell'art. 143, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, trovano giustificazione i margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l'amministrazione e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata.
Sez. IV, sent. n. 1004 del 02-03-2007 (ud. del 13-12-2006), S.S. e altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri
Sez. IV, sent. n. 1004 del 02-03-2007 (ud. del 13-12-2006), S.S. e altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri
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Consiglio di Stato - Soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata
In materia di scioglimento dei Consigli comunali, la norma di cui all'art. 143 D.Lgs. n. 267/2000, stante la genericità del disposto letterale che considera sufficiente la presenza di "elementi", conferisce alle Autorità istituzionali competenti un potere ampiamente discrezionale nell'apprezzamento delle situazioni ritenute significative di collegamenti e condizionamenti con la criminalità organizzata, che non richiede l'accertamento di specifiche responsabilità nei confronti dei singoli, essendo sufficiente che gli indizi raccolti siano tali da rendere plausibile la soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata. La conseguenza, è, da un lato, che non può ritenersi ostativa alla adozione del decreto di scioglimento la inesistenza di comportamenti penalmente sanzionabili imputabili ai singoli amministratori locali e, dall'altro, che la valutazione delle acquisizioni probatorie in ordine a collisioni e condizionamenti con la criminalità deve essere effettuata globalmente senza estrapolare singoli fatti od episodi al fine di contestarne l'esistenza o diminuirne il rilievo.
Sez. VI, sent. n. 1222 del 13-03-2007 (ud. del 19-12-2006), M.G.C. e altri c. Prefettura di Napoli e altri
Sez. VI, sent. n. 1222 del 13-03-2007 (ud. del 19-12-2006), M.G.C. e altri c. Prefettura di Napoli e altri