
Nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2008, la 1^ Sezione del TAR Campania, "
Rilevato che nella specie gli organi comunali risultano sospesi in via cautelare ... per ragioni di urgente necessità" e considerato che "
il danno lamentato dai ricorrenti è recessivo rispetto all’interesse pubblico perseguito dagli atti impugnati" per cui "
non sussistono le ragioni di cui all’ art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034" ha rigettato la sospensione del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale richiesta con i due ricorsi proposti dalla maggioranza di centro sinistra ed il rappresentante di "Marcianise Sempre".
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