Nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2008, la 1^ Sezione del TAR Campania, "Rilevato che nella specie gli organi comunali risultano sospesi in via cautelare ... per ragioni di urgente necessità" e considerato che "il danno lamentato dai ricorrenti è recessivo rispetto all’interesse pubblico perseguito dagli atti impugnati" per cui "non sussistono le ragioni di cui all’ art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034" ha rigettato la sospensione del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale richiesta con i due ricorsi proposti dalla maggioranza di centro sinistra ed il rappresentante di "Marcianise Sempre".
Leggi l'ordinanza nel procedimento proposto da Fecondo ed altri
Leggi l'ordinanza nel procedimento proposto da Bizzarro ed altri
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