L'art. 25, comma 3, del citato decreto legislativo 163/03, invece, dispone che in caso di varianti che nel loro complesso superino il quinto dell'importo originario del contratto, il Comune debba risolvere il contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione mediante gara.
La vicenda, già a luglio 2007, è stata oggetto anche di una interpellanza del nostro gruppo consiliare il quale, non avendo sortito alcun esito e di fronte alla solita arroganza che promana dal Sindaco e dalla quale i suoi collaboratori e fiduciari non sono immuni, ha deciso di fare il passo successivo.
