lunedì 25 giugno 2007

Gli Organi del Comune

(Estratto dallo Statuto del Comune di Marcianise)

Art.7
Organi istituzionali

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

Art.8
Il Consiglio

1 . Il Consiglio è organo deliberante: fissa l'indirizzo politico ed amministrativo dell'Ente e ne controlla l'esecuzione.
2. Esercita la potestà Statutaria regolamentare, adotta i provvedimenti fondamentali nelle materie attribuite dallo Statuto e dalla legge alla sua esclusiva competenza.

Art.9
Elezioni, durata in carica,
Pubblicità delle spese elettorali

1. La composizione, l'elezione e la durata in carica del Consiglio sono fissati dalla legge.
2. La legge disciplina anche le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di sospensione dalla carica dei consiglieri.
3 . Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di effettuare per campagna elettorale ed a cui si intende vincolare.
4 . Le dichiarazioni di cui al precedente comma sono rese pubbliche, mediante affissione durante tutta la durata della campagna elettorale, nell'albo del Comune e di Quartiere.
5 . Entro i venti giorni successivi alla data delle elezioni il Sindaco, tutti gli altri candidati sindaci ed i rappresentanti delle liste presentano al Segretario comunale il rendiconto analitico delle spese sopportate da ciascuno, raggruppate per categoria.
6 . I rendiconti di cui al comma precedente dei candidati eletti sono affissi all'albo pretorio e di quartiere nei trenta giorni successivi.
7 . Per l'inosservanza di cui ai precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dalla legge dello Stato.

Art.10
Insediamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato per la sua prima adunanza, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione, e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Gli avvisi di convocazione devono essere diramati almeno 5 giorni prima dell'adunanza. La 1^ seduta è convocata dal Sindaco, ed è presieduta dal Consigliere Anziano.
3. E’ Consigliere Anziano colui che nelle elezioni ha riportato la maggiore cifra individuale. Tale cifra è data dalla cifra elettorale di lista, aumentata dai voti di preferenza.
4. L'assemblea presieduta dal Consigliere Anziano, provvede alla convalida degli eletti, e delibera sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi delle leggi e dello Statuto. Provvede altresì alla elezione del suo Presidente secondo le modalità stabilite dall'articolo 12 dello Statuto.
5. La seduta prosegue poi, sotto la Presidenza del Presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta.
6. Il Sindaco, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Ciascun consigliere comunale ha facoltà di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
8. Entro il 30 settembre di ogni anno o, comunque in occasione dell’adozione della deliberazione di accertamento degli equilibri generali del bilancio, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, proponendo, se ne ricorrono le circostanze, eventuali modifiche e/o adeguamenti strutturali.

Art.11
I Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Essi sono tenuti a rispettare i doveri di correttezza e di imparzialità.
3. I consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni permanenti di cui fanno parte.
4. Ai Consiglieri Comunali in sostituzione dei gettoni di presenza per le sedute di Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari permanenti, è corrisposta una indennità di funzione mensile la cui entità e modalità, verranno fissate nel regolamento delle attività consiliari.
5. I consiglieri che non intervengono alle sedute consiliari (e delle Commissioni) per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. a tale proposito, il Presidente del Consiglio, a seguito dell’avvenuto accertamento delle assenze, provvede ad informare il Consigliere interessato, con comunicazione scritta ai sensi dell’art.7 della legge 7/8/90 n.241, dell’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze fornendo, altresì, al Presidente del Consiglio, entro il termine indicato nella comunicazione, che non può essere, in ogni caso, inferiore a venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, eventuali documenti probatori. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto adeguatamente delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
6. Ogni Consigliere, secondo le procedure stabilite nel regolamento sul funzionamento del Consiglio ha diritto di:
7. Formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
8. Ottenere liberamente informazioni o prendere visione degli atti e documento utili all'esercizio del proprio mandato senza che possa essere opposto il segreto d'Ufficio, salvo i casi previsti dalla legge.
9. Ottenere copia di atti e di documenti.
10. Compiere tutti gli altri atti che la legge o il presente Statuto gli riconoscono.
11. Ogni Consigliere elegge il proprio domicilio nel territorio comunale per la notifica degli avvisi di convocazione.
8. I Consiglieri hanno il diritto di consultare gli atti che saranno discussi in Consiglio Comunale. Gli atti medesimi sono depositati, a cura della Presidenza del Consiglio, salvo comprovate e motivate situazioni di urgenza, accertate e valutate dal Presidente del consiglio, all’atto dell’invio ai consiglieri dell’avviso di convocazione del Consiglio Comunale. In caso di mancato rispetto del termine indicato la discussione del capo é rinviata alla seduta successiva.
9. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi in cui su tali documenti o informazioni sia imposto il segreto per legge o per regolamento.
10. Le dimissioni dei Consiglieri Comunali, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
11. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
12. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell’art.39, comma 1, lettera b), numero 2, della legge 15.5.97 n.127.

Art.12
Presidenza delle adunanze

1. Il Presidente del Consiglio presiede l'assemblea e ne dirige i lavori secondo il regolamento. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di questo ultimo, dal Consigliere presente che ha riportato la maggior cifra individuale ai sensi del precedente art.10 comma 3. Il Presidente è eletto nella seduta di cui al precedente articolo 10 di insediamento del Consiglio Comunale. Nelle prime due votazioni è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Comunale. Nelle successive occorre la maggioranza assoluta dei componenti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
2. Il Presidente tutela la prerogativa dei Consiglieri Comunali, garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni ed assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni proposte al consiglio. Esercita l’incarico con imparzialità, equilibrio ed indipendenza.
3. Il Presidente nomina, tra i Consiglieri componenti l’Ufficio di Presidenza eletti ai sensi dell’art.12 ter dello Statuto, il vice Presidente.
4. Il Presidente altresì:
a) Proclama il risultato delle votazioni, e le decisioni assunte dal Consiglio Comunale.
b) Firma, unitamente al segretario comunale, i verbali e gli estratti delle deliberazioni.
c) Predispone l’ordine del giorno delle sedute consiliari su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari.
d) Rappresenta il Consiglio comunale in tutte le manifestazioni e celebrazioni ufficiali.
e) Convoca il Consiglio Comunale fissando la data delle riunioni d’intesa con il Sindaco e l’ufficio di Presidenza.
f) Partecipa alla Conferenza dei capi gruppo e la convoca e la presiede per gli atti di specifica competenza del Consiglio Comunale.
g) Insedia le Commissioni Consiliari e sovrintende e coordina le attività delle stesse ricevendone le conclusioni.
h) Può essere invitato dal Sindaco alle sedute della Giunta Comunale per essere sentito su questioni di particolare rilievo.
i) Riceve copia delle deliberazioni della Giunta Municipale inviate alle sedi dei gruppi consiliari ai sensi del successivo art.13 comma 5 dello Statuto.
5. Il Presidente del Consiglio ha sede nell'Ufficio di Presidenza e dispone delle strutture del Comune per l'esercizio delle funzioni.
6. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.
7. Il Presidente può sospendere o sciogliere l'adunanza consiliare quando lo impongano ragioni di ordine pubblico. Può, altresì, espellere dall'aula chiunque sia causa di disordini.
8. Al di fuori del caso previsto dal comma precedente, il Presidente non ha il potere di sciogliere la seduta di autorità prima dell'esaurimento dell'ordine del giorno.

Art.12 bis
Incompatibilità e revoca del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio non può ricoprire altri incarichi all’interno del Consiglio Comunale e non può essere componente di Commissioni Permanenti.
2. Il Presidente del Consiglio, per gravi e comprovati motivi, può essere revocato. La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Nella trattazione dei vari argomenti posti all’ordine del giorno del Consiglio, la proposta di revoca ha prevalenza su tutti gli altri.
3. La proposta di revoca deve essere approvata con voto palese della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Si procede con voto segreto qualora lo richiedano almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
4. La seduta in cui si discute e si vota la proposta di revoca è presieduta dal vice Presidente.
5. Nel caso di revoca congiunta del Presidente e del vice Presidente la seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Consigliere Anziano.

Art.12 ter
Ufficio di Presidenza: Composizione

1. E’ istituito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale al fine di meglio attuare i poteri di indirizzo e di controllo che la legge, lo Statuto ed il Regolamento delle attività consiliari attribuiscono al Consiglio Comunale.
2. L’Ufficio di Presidenza è composta da :
a) il Presidente del Consiglio Comunale
b) due consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza dei gruppi di minoranza.
3. I due consiglieri comunali componenti l’Ufficio di Presidenza sono eletti all’atto dell’insediamento del Consiglio Comunale e subito dopo l’elezione del Presidente. La votazione è segreta e ciascun consigliere può esprimere un solo voto. Risultano eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti, di cui almeno uno appartenente ai gruppi di minoranza.
4. Il Sindaco può essere invitato a partecipare alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza senza diritto di voto.
5. In sede di prima applicazione si procede alla costituzione dell’Ufficio di Presidenza entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.
6. Il Presidente nomina il vice Presidente entro e non oltre il termine di giorni dieci dalla costituzione dell’Ufficio di Presidenza, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art.12 quater
Competenze dell’Ufficio di Presidenza consiliare

1. L’Ufficio di Presidenza, nell’ambito dei compiti assegnatigli dal Regolamento delle attività consiliari, assiste e collabora con il Presidente del Consiglio in tutte le funzioni che la legge, lo Statuto ed il Regolamento delle attività consiliari gli attribuiscono.

Art.13
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti di norma da almeno tre componenti.
2. Nelle more della costituzione dei Gruppi, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ciascuna lista.
3. I responsabili di tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale danno vita alla conferenza dei Capi Gruppo.
4. L’elenco delle delibere adottate dalla Giunta Comunale è trasmesso ai capi gruppo consiliari contestualmente all’affissione delle delibere all’Albo pretorio e di Quartiere. E’ demandato al Regolamento delle attività consiliari la regolamentazione dell’invio ai capi gruppo consiliari delle deliberazioni e delle determinazioni adottate dai Dirigenti in esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Giunta.
5. Ogni gruppo dispone di una sede presso, la Casa Comunale e utilizza strutture e attrezzature, servizi e mezzi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
6. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, se costituite, sarà attribuita a consiglieri di minoranza.

Art.14
Delle adunanze del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio su richiesta del Sindaco convoca il Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio è convocato, altresì, in un termine non superiore a venti giorni dalla domanda, quando lo richiedono almeno 6 Consiglieri, o il Sindaco, per la trattazione di specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno.
3. Il Presidente del Consiglio formula l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare, dando la precedenza agli argomenti richiesti dal Sindaco e da quelli eventualmente richiesti dai Consiglieri ai sensi del comma 2.
4. Gli avvisi di convocazione con il corredo dell'ordine del giorno dell'adunanza, sono diramati dal Presidente del Consiglio, a mezzo del messo comunale, nel domicilio del Consigliere, almeno cinque giorni prima delle adunanze ordinarie, tre giorni prima di quelle straordinarie e ventiquattro ore prima di quelle urgenti. In tale ultimo caso, quando in discussione vi sia un solo capo all'ordine del giorno, le comunicazioni possono essere trasmesse anche a mezzo telegramma postale.
5. L'ordine del giorno è pubblicato all'Albo Pretorio e di Quartiere, a cura e sotto la responsabilità del responsabile del procedimento, almeno il giorno precedente quello dell'adunanza.
6. Gli atti del Consiglio Comunale sono depositati in Segreteria, come indicato nel precedente comma 7 dell’art.11. Alla proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo politico, deve essere allegato il parere in ordine alla sola regolarità tecnica reso dal Dirigente del settore competente e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Dirigente del settore competente in ordine alla regolarità contabile.
7. Per assicurare la partecipazione dei Cittadini alle riunioni del Consiglio, delle adunanze stesse viene data dal Presidente del Consiglio la più ampia pubblicità attraverso i normali mezzi di comunicazione di massa e l'affissione di pubblici manifesti, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Il Consiglio delibera, in ogni caso, con l’intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il Sindaco, ed a maggioranza assoluta dei voti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art.15
Commissioni Consiliari Permanenti

1 . Il Consiglio costituisce Commissioni permanenti nel numero e secondo le modalità fissate nel regolamento.
2. I gruppi designano i loro rappresentanti in relazione all’entità numerica degli stessi.
3. Le rappresentanze dei vari gruppi saranno assicurate nelle commissioni con criteri di proporzionalità.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
5. Le Commissioni hanno la facoltà di richiedere la partecipazione ai lavori del Sindaco, degli Assessori, nonché del Segretario Generale, dei Dirigenti e del personale comunale responsabile degli uffici e dei Servizi. Il Sindaco e gli Assessori possono chiedere di essere presenti allo svolgimento dei lavori.
6. Le Commissioni possono richiedere all'Amministrazione di avvalersi di "esperti" nella materia da trattare e possono consultare le rappresentanze della Società civile ed i rappresentanti di Enti ed Associazioni.
7. Hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.

Art.16
Commissioni Speciali

1 . Il Consiglio può istituire Commissioni speciali secondo le modalità stabilite dal Regolamento, per finalità specifiche e con durata limitata al perseguimento della finalità istitutiva, per lo svolgimento di inchieste su materie di competenza comunale ovvero indagini con poteri di audizione del Sindaco, degli assessori, dei consiglieri, dei dirigenti, dei funzionari e degli altri dipendenti del Comune.
2. La rappresentanza dei singoli gruppi è regolata ai sensi dell'art.15 del presente Statuto.
3. Il Consiglio può nominare esperti particolarmente e notoriamente competenti nelle varie materie oggetto delle commissioni speciali.