ORARIO DI VOTAZIONE
Le operazioni di voto per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono, in occasione del primo turno di votazione:
dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 28 marzo 2010 e
dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 29 marzo 2010.
dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 28 marzo 2010 e
dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 29 marzo 2010.
Gli eventuali ballottaggi avranno luogo dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 11 aprile 2010 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 12 aprile 2010.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni provinciali, nel primo turno di votazione, avranno inizio a partire dalle ore 8 di martedì 30 marzo 2010, ad eccezione della provincia dell’Aquila, nella quale lo scrutinio ha inizio lunedì 29 marzo 2010 al termine delle operazioni di votazione,in mancanza del contemporaneo svolgimento in tale provincia delle elezioni regionali.
Nel caso di successivo secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 12 aprile 2010, al termine delle operazioni di votazione.
COME SI VOTA
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», e il D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 hanno espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l’elettore può esprimere validamente il proprio voto:
a) ciascun elettore può esprimere, con la matita copiativa, il proprio voto sul contrassegno relativo ad uno dei candidati al consiglio provinciale (art. 74, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000);
b) ciascun elettore può votare, altresì, sia sul rettangolo contenente il nominativo del candidato a presidente della provincia, sia anche sul contrassegno relativo ad uno dei candidati al consiglio provinciale collegati al candidato alla carica di presidente della provincia.
Il voto espresso nei modi suindicati alle lettere a) e b) s’intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia anche al candidato alla carica di presidente della provincia (art. 74, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000);
c) ciascun elettore può votare, inoltre, tracciando un segno unicamente sul nominativo del candidato alla carica di consigliere provinciale, senza segnare alcun contrassegno. In tal caso s’intende validamente votato sia il candidato prescelto, sia il candidato alla carica di presidente della provincia (art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 132/1993);
d) ciascun elettore può, infine, tracciare un segno sul rettangolo relativo al candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto in tal modo espresso s’intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia (art. 74, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000);
e) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall’elettore prima di uscire dalla cabina (art. 49, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).
Schede nulle.
Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:
a) quando la scheda – tanto nell’ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore di preferire un determinato candidato alla carica di presidente o un determinato gruppo di candidati alla carica di consigliere, quanto nell’ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – presenti, però, scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
b) quando la scheda – tanto nell’ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore di preferire un determinato candidato alla carica di presidente o un determinato gruppo di candidati alla carica di consigliere, quanto nell’ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 132/1993 e alle allegate tabelle G e H (o alle tabelle D e I, in caso di ballottaggio), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore richiesti, rispettivamente, dagli artt. 47 e 48 del testo unico n. 570/1960.
c) quando la volontà dell’elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità di identificare né il candidato alla carica di presidente né il gruppo di candidati consiglieri prescelti.
Costituisce caso tipico di nullità l’avere espresso contemporaneamente il voto per un candidato a presidente della provincia e per un gruppo di candidati consiglieri non collegato a quel candidato presidente (cosiddetto voto disgiunto, consentito dalla legge solo per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).
Si supponga inoltre, ad esempio, che l’elettore abbia votato per più di un candidato a presidente; oppure che abbia tracciato un unico segno trasversale che comprenda l’area di due o più rettangoli della scheda o un unico segno su due o più contrassegni contigui ma appartenenti a gruppi di candidati consiglieri collegati a distinti candidati alla carica di presidente; o ancora che l’elettore, senza indicare alcun voto per candidati a presidente, abbia tracciato due o più segni su diversi contrassegni collegati a distinti candidati a presidente.
LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA RENDE IN OGNI CASO NULLO IL VOTO ESPRESSO PER I GRUPPI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE.
Schede contenenti voti nulli limitatamente ai gruppi di candidati alla carica di consigliere, ma validi per i candidati alla carica di presidente.
Si verifica tale tipo di nullità parziale allorquando l’espressione di voto, sebbene univoca per il candidato alla carica di presidente, non si manifesta in modo altrettanto univoco a favore di uno dei gruppi di candidati alla carica di consigliere collegati al candidato presidente.
Qualora, invece, l’elettore, oltre al segno di voto, abbia riscritto sulla scheda anche il nome del candidato prescelto (sia che si tratti del candidato presidente sia che si tratti del candidato consigliere in quel collegio provinciale), tale indicazione può, giustificatamente, considerarsi come un’espressione rafforzativa del suffragio.
Pertanto, si ritiene che, in tal caso, i voti contenuti nella scheda debbano ritenersi validi.
Si tenga comunque conto che i segni che possono invalidare la scheda o i voti in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.