domenica 7 giugno 2009

Il sistema elettorale

Il sistema elettorale adottato dai comuni con più di 15.000 abitanti (sistema proporzionale) prevede che l’elettore possa esprimere la scelta del candidato Sindaco e votare sia per una delle liste ad esso collegate, sia per una qualsiasi delle altre liste presentate (cosiddetto voto disgiunto). L’assegnazione dei seggi alle liste viene effettuata dopo la proclamazione del Sindaco, che può avvenire in occasione del 1° o del 2° turno. L’attribuzione dei seggi avviene con il sistema proporzionale e con l’assegnazione di un premio di maggioranza.

Elezione del Sindaco al 1° turno

Sono teoricamente possibili quattro ipotesi:

1 - Il candidato Sindaco supera il 50% dei voti, ma la lista o le liste collegate non superano il 50%. In questo caso si ha solo il riparto dei seggi con il sistema proporzionale (metodo d’Hondt, basato sul sistema dei divisori successivi).

2 - Il candidato Sindaco e la lista o il gruppo di liste ad esso collegate superano il 50% dei voti validi. In questo caso verrà attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate un premio di maggioranza fino alla concorrenza del 60% dei seggi.

3 - La lista o le liste collegate al candidato Sindaco superano il 60% dei voti validi. In questo caso l’assegnazione dei seggi avviene con il sistema proporzionale, senza alcun premio.

4- Il candidato Sindaco supera il 50% dei voti e la lista o il gruppo di liste ad esso collegate superano il 40% dei voti validi. In questo caso verrà attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate un premio di maggioranza fino alla concorrenza del 60% dei seggi se nessun'altra lista o gruppo di liste supera il 50% dei voti validi.

Elezione del Sindaco al 2° turno

Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco eletto che non abbia conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna lista o altro gruppo di liste abbia superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste secondo il sistema proporzionale – metodo dei divisori successivi -. Sono in primo luogo proclamati eletti i candidati alla carica di Sindaco collegati alle liste che abbiano ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento tra più liste viene detratto dai seggi complessivamente spettanti al gruppo di liste collegate.

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

73. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (102).

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia (103).

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, .....sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8 (104).

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista (105).


(102) Periodo aggiunto dall'art. 1-bis, comma 4, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(103) La Corte costituzionale, con ordinanza 27-30 settembre 2004, n. 305 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2004, n. 39, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, commi 7 e 10, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

(104) La Corte costituzionale, con ordinanza 27-30 settembre 2004, n. 305 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2004, n. 39, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, commi 7 e 10, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

(105) Il presente articolo corrisponde al comma 5 dell'art. 3 e agli artt. 7 e 7-bis, L. 25 marzo 1993, n. 81,ora abrogato.