sabato 7 febbraio 2009

Scioglimento: il testo della sentenza del TAR ed una sua intrigante lettura fatta da IL MATTINO

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IL MATTINO del 07/02/2009

FRANCO AGRIPPA

«La parte prevalente e principale degli elementi portati a sostegno della determinazione di scioglimento cede alle contestazioni mosse dai ricorrenti, per cui non si palesa giustificata l'adozione della misura di massimo rigore per l'autonomia dell'ente». È la conclusione della sentenza con cui la prima sezione del Tar di Napoli ha accolto i ricorsi presentati dal sindaco Fecondo, dalla giunta, dai consiglieri comunali di maggioranza e dall'indipendente Foglia, annullando il decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 2008, di scioglimento del consiglio comunale, e la connessa relazione ministeriale del 5 marzo 2008. Nelle 16 pagine della sentenza, pubblicata il 5 febbraio, i magistrati del Tar analizzando nel merito, punto per punto, gli addebiti, nei confronti di diversi amministratori (assessori e consiglieri comunali) e dipendenti dell'ente, contenuti nella relazione ministeriale ed in quella prefettizia alla base dello scioglimento e le contestazioni presentate dai ricorrenti. In pratica, i giudici amministrativi stabiliscono che «per l'applicazione dello scioglimento non è sufficiente che vi siano "collegamenti" degli amministratori con la criminalità mafiosa, ma è anche necessario che questi collegamenti abbiano comportato una compromissione per la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle attività e dei servizi amministrativi, ovvero un grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica». Per quanto riguarda gli atti amministrativi contestati come ad alcune delibere di giunta in materie di competenza dirigenziale per l'affidamento di lavori, volture di permessi di costruire rilasciate in tempi particolarmente brevi, illegittimità riscontrate per l'affidamento di piccoli appalti ed un contributo di 500 euro a favore di una associazione all'epoca presieduta da un esponente della locale cosca mafiosa, i giudici affermano che "si riferiscono alla amministrazione in carica nel periodo anteriore alle elezioni del maggio 2006, la cui continuità con l'attuale non è dimostrata, se non nel sindaco, verso il quale non vengono formulati addebiti, e due assessori che si sono dimessi a seguito del rinvio a giudizio per la vicenda dell'elicottero. Per tali contestazioni, comunque, emerge che per la massima parte non viene prospettato alcun vizio riconducibile alla normativa antimafia". La sentenza "assolve" del tutto il sindaco Fecondo anche se lascia qualche ombra sul comportamento di alcuni amministratori. «Per quanto riguarda la plateale vicenda dell'elicottero - affermano i magistrati del Tar - è da rilevare che il giudice penale, pur assolvendo con formula piena gli amministratori rinviati a giudizio dall'imputazione di abuso di potere, ha nondimeno rilevato la gravità sotto altri profili dell'illegittimità compiuta, ma va anche rilevato che quegli amministratori (contro i quali peraltro non si muovono altri particolari addebiti) hanno all'epoca rassegnato le proprie dimissioni e che nessuna responsabilità, di alcun genere, è stata rilevata (o contestata) a carico del sindaco». Per gli addebiti contestati a tre consiglieri di maggioranza, Gaetano Tartaglione, Angelo Grillo e Alberto Abbate, nella sentenza si afferma: «Al riguardo, si rileva l'esigenza che gli elementi qualitativamente indiziari abbiano un riscontro oggettivo o raggiungano una certa consistenza anche quantitativa, per acquisire una qualche rilevanza ai fini dell'utilizzo ai fini della prevenzione antimafia. Pertanto i meri sospetti delle autorità di polizia, per quanto utili a mirare le indagini, non possono essere presi in considerazione senza la conferma di fatti concreti». Infine è valutata la posizione del presidente del consiglio, Salvatore Bizzaro, per il quale «le censure dedotte dai ricorrenti non appaiono del tutto convincenti».