Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Comune di Marcianise
Al Sindaco
Comune di Marcianise
Mozione sugli "incarichi professionali" esterni.
Il Gruppo Consiliare dell’U.D.C.,
premesso
che il T.A.R. Calabria, sede di Reggio Calabria, con la sentenza nr. 330 del 2007, ha affrontato la questione relativa al conferimento da parte di un Comune dell’incarico ad un avvocato esterno alla organizzazione dell’Ente, di consulenza ed assistenza legale;
che secondo quel Giudice - il cui orientamento peraltro è informato ad una costante giurisprudenza - trattasi di un affidamento di servizio relativo a professione intellettuale, da cui discende, come conseguenza inevitabile, che la relativa procedura (sebbene per lo più riferita ad appalti c.d. sotto la soglia comunitaria) è soggetta, in fase di individuazione del contraente privato, dall’obbligatoria applicazione di regole e principi di derivazione comunitaria (sul punto si veda anche T.A.R. Puglia, sede di Lecce, sez. II, sentenza nr. 5053 del 2006) quali la trasparenza, la non discriminazione e la pubblicità delle procedure; di talché anche l’affidamento di un servizio "professionale" deve essere necessariamente preceduto da adeguata pubblicità dell’avviso contenente i criteri di valutazione che dovrà scaturire da un apprezzamento comparativo dei curricula presentati dai candidati, il cui iter logico dovrà essere palesato per il tramite la motivazione del provvedimento conclusivo (cfr. ex multis T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, sentenza nr. 21 del 2006; T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. II, sentenza nr. 15430 del 2003; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza nr. 3026 del 2002);
che l’obiettivo sotteso all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato è, con tutta evidenza, quello di evitare l’arbitrio delle stazioni appaltanti e di permettere eventualmente ai candidati pretermessi di decidere se tutelare o meno i propri interessi nelle sedi giudiziarie competenti;
che, pertanto non è dato più dubitare circa l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad affidamenti nel rispetto dei principi, di chiara ispirazione comunitaria, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza;
che i criteri di trasparenza, di pubblicità e di non discriminazione, di derivazione comunitaria possono più utilmente essere ricondotti anche all’art. 97 della Costituzione ed ai principi di imparzialità e di buon affidamento dei pubblici uffici in esso consacrati che rappresentano, come è noto, la proiezione, sul piano del rapporto tra amministrazione ed amministrati del fondamentale principio di eguaglianza proclamato dall’art. 3 della Carta costituzionale nella sua duplice dimensione formale sostanziale;
che, alla luce di tutto ciò, il principio generale di diritto soggettivo che si profila è che le amministrazioni non possono prescindere, per gli affidamenti, dall’osservanza di una proceduta di evidenza pubblica, per l’appunto, con contestuale adeguata esternazione, nel rispetto del criterio della trasparenza, delle ragioni della scelta dell’affidatario;
che, invece, finora, l’Amministrazione Comunale di Marcianise ha affidato gli incarichi in questione non solo in violazione del suddetto principio ma anche in evidente contrasto con l’art. 107 del decreto legislativo nr. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali) a mente del quale l’attività propriamente gestionale rientra nella sfera di competenza della dirigenza. Ed invero, gli atti di conferimento dei servizi legali, inclusi la consulenza ed il patrocinio innanzi a tutte le giurisdizioni (e comunque quelli di affidamento di un servizio relativo a professione intellettuale) rientrano nel novero di quegli atti che non essendo in alcun modo riconducibili alle funzioni di indirizzo di controllo politico-amministrativo, sono riservati alla dirigenza (in tal senso T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, sentenza nr. 453 del 2006; T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. II, sentenza nr. 3081 del 2004). Sicché, in modo del tutto illegittimo ed arbitrario fino ad alcuni mesi or sono il Comune ha radicato in capo alla Giunta la competenza relativa al soggetto contraente per la prestazione di un determinato servizio, omettendo di considerare che agli organi politici spettano solo poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, mentre la gestione amministrativa è riservata ai Dirigenti, la cui inerzia, per quanto qui ancora interessa, può giustificare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Segretario generale municipale (cfr. T.A.R. Campania, sede di Napoli, sentenza nr. 1546 del 2005);
che, perciò, nel nostro ente, vi è stato un profondo iato fra previsione normativa e la prassi orientata ad affidare incarichi relativi a professioni intellettuali tramite delibera dell’organo esecutivo e non con determina dirigenziale;
che tale prassi si palesa ictu oculi come contra legem ed implica l’adozione di atti che oltre ad essere illegittimi aprono la strada a possibili configurazioni, in capo agli amministratori, di una responsabilità per danno erariale ricorrendone ovviamente gli ulteriori presupposti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.
che secondo quel Giudice - il cui orientamento peraltro è informato ad una costante giurisprudenza - trattasi di un affidamento di servizio relativo a professione intellettuale, da cui discende, come conseguenza inevitabile, che la relativa procedura (sebbene per lo più riferita ad appalti c.d. sotto la soglia comunitaria) è soggetta, in fase di individuazione del contraente privato, dall’obbligatoria applicazione di regole e principi di derivazione comunitaria (sul punto si veda anche T.A.R. Puglia, sede di Lecce, sez. II, sentenza nr. 5053 del 2006) quali la trasparenza, la non discriminazione e la pubblicità delle procedure; di talché anche l’affidamento di un servizio "professionale" deve essere necessariamente preceduto da adeguata pubblicità dell’avviso contenente i criteri di valutazione che dovrà scaturire da un apprezzamento comparativo dei curricula presentati dai candidati, il cui iter logico dovrà essere palesato per il tramite la motivazione del provvedimento conclusivo (cfr. ex multis T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, sentenza nr. 21 del 2006; T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. II, sentenza nr. 15430 del 2003; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza nr. 3026 del 2002);
che l’obiettivo sotteso all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato è, con tutta evidenza, quello di evitare l’arbitrio delle stazioni appaltanti e di permettere eventualmente ai candidati pretermessi di decidere se tutelare o meno i propri interessi nelle sedi giudiziarie competenti;
che, pertanto non è dato più dubitare circa l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad affidamenti nel rispetto dei principi, di chiara ispirazione comunitaria, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza;
che i criteri di trasparenza, di pubblicità e di non discriminazione, di derivazione comunitaria possono più utilmente essere ricondotti anche all’art. 97 della Costituzione ed ai principi di imparzialità e di buon affidamento dei pubblici uffici in esso consacrati che rappresentano, come è noto, la proiezione, sul piano del rapporto tra amministrazione ed amministrati del fondamentale principio di eguaglianza proclamato dall’art. 3 della Carta costituzionale nella sua duplice dimensione formale sostanziale;
che, alla luce di tutto ciò, il principio generale di diritto soggettivo che si profila è che le amministrazioni non possono prescindere, per gli affidamenti, dall’osservanza di una proceduta di evidenza pubblica, per l’appunto, con contestuale adeguata esternazione, nel rispetto del criterio della trasparenza, delle ragioni della scelta dell’affidatario;
che, invece, finora, l’Amministrazione Comunale di Marcianise ha affidato gli incarichi in questione non solo in violazione del suddetto principio ma anche in evidente contrasto con l’art. 107 del decreto legislativo nr. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali) a mente del quale l’attività propriamente gestionale rientra nella sfera di competenza della dirigenza. Ed invero, gli atti di conferimento dei servizi legali, inclusi la consulenza ed il patrocinio innanzi a tutte le giurisdizioni (e comunque quelli di affidamento di un servizio relativo a professione intellettuale) rientrano nel novero di quegli atti che non essendo in alcun modo riconducibili alle funzioni di indirizzo di controllo politico-amministrativo, sono riservati alla dirigenza (in tal senso T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, sentenza nr. 453 del 2006; T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. II, sentenza nr. 3081 del 2004). Sicché, in modo del tutto illegittimo ed arbitrario fino ad alcuni mesi or sono il Comune ha radicato in capo alla Giunta la competenza relativa al soggetto contraente per la prestazione di un determinato servizio, omettendo di considerare che agli organi politici spettano solo poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, mentre la gestione amministrativa è riservata ai Dirigenti, la cui inerzia, per quanto qui ancora interessa, può giustificare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Segretario generale municipale (cfr. T.A.R. Campania, sede di Napoli, sentenza nr. 1546 del 2005);
che, perciò, nel nostro ente, vi è stato un profondo iato fra previsione normativa e la prassi orientata ad affidare incarichi relativi a professioni intellettuali tramite delibera dell’organo esecutivo e non con determina dirigenziale;
che tale prassi si palesa ictu oculi come contra legem ed implica l’adozione di atti che oltre ad essere illegittimi aprono la strada a possibili configurazioni, in capo agli amministratori, di una responsabilità per danno erariale ricorrendone ovviamente gli ulteriori presupposti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.
Tanto premesso
propone
che sia riesaminata la richiesta di adozione di un regolamento per il conferimento degli "incarichi professionali" esterni, ispirato ai principi di cui innanzi, e che disciplini, altresì, l’eventuale ricorso a figure professionali interne.
Marcianise, 16 luglio 2007
Il Capogruppo dell’U.D.C.